“AQUAREA VICENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” E DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 1 – COSTITUZIONE
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituita l’Associazione ricreativa, culturale, di promozione sociale, e sportiva dilettantistica denominata AQUAREA VICENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con sede in via Zamenhof, 813 – 36100 Vicenza con Codice Fiscale n. 94009550248 e Partita Iva 03324000243.
Art. 2 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive, didattiche, motorie, dilettantistiche e agonistiche, ricreative, culturali, di formazione e aggiornamento, di promozione sociale, di previdenza sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente e il proprio tempo libero.
In particolar modo l’Associazione intende promuovere in generale le discipline sportive acquatiche riconosciute dalla Federazione Nazionale di riferimento, alla quale si affilia, e di programmare, organizzare e realizzare attività nei settori di acquaticità, nuoto, nuoto pinnato e di tutte le sue varianti.
A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline.
Discipline acquatiche: la scuola nuoto per bambini, ragazzi, adulti ed anziani, la ginnastica in acqua, l’avviamento alla pallanuoto e al nuoto sincronizzato, l’avviamento agonistico al nuoto pinnato per ragazzi, per adulti e per le categorie master. L’Associazione si propone di promuovere oltre alle attività acquatiche, anche altre discipline sportive: le arti marziali, le danze sportive, in particolare la danza moderna, contemporanea, hip hop, del ventre, i balli latino americani, la ginnastica ritmica, lo squash agonistico ed amatoriale, il fit crossing agonistico, la preparazione atletica, la corsa, il ciclismo e lo spinning, i centri estivi sportivo-ricreativi per ragazzi, Le discipline che prevedono l’utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all’attività sportiva agonistica, alla Pesistica, al Fitness ed al benessere fisico/Wellness
Per l’attuazione dello scopo dell’associazione e per la realizzazione degli scopi istituzionali, la associazione potrà anche:
– assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi
polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo
esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi
all’interno degli impianti stessi;
– costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto strutture proprie e impianti sportivi;
– gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
– sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre
società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita’
sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive
nazionali.
La Associazione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento
dello scopo dell’associazione, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti,
mobiliari, immobiliari, finanziarie, e commerciali.
L’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi, organizzazioni di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
L’Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, lo sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente articolo e affittare o dare in comodato d’uso gratuito le strutture in propria gestione.
L’Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.
L’Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a gare, tornei, campionati, manifestazioni, ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.
L’Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività dell’Associazione stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli,bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell’Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all’attività.
Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro senza l’obbligo tassativo della complessiva e congiunta esecuzione.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
– L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
– L’Associazione è ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi della democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
– La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
– Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
– Gli impianti, i servizi, le strutture le attività promosse e organizzate dalla Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
– Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari dei Soci.
– L’Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
– I compiti, i livelli di responsabilità le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
– L’Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il territorio Italiano.
– L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n.50.
Art. 4 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
– Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne condividano le finalità senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo politico; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
– La richiesta di iscrizione all’Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò predisposto. E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’accettazione o meno di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione al Libro Soci, comporta la qualifica di Socio. I Soci con la modulo-domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali con l’Associazione presso l’Associazione stessa.
– Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.
– I Soci hanno diritto:
* di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto del Regolamento interno;
* di partecipare all’Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
* di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto.
– I Soci hanno il dovere:
* di rispettare lo Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
* di pagare la quota sociale decisa dall’Assemblea;
* di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
– La qualifica di socio si perde per:
* dimissioni;
* morosità nel pagamento della quota sociale entro il 31ottobre;
* Per radiazione, pronunciata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:
** qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
** qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
** in caso di gravi irregolarità di gestione o funzionamento o gravi infrazioni al regolamento sportivo.
In questi casi l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
– Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
* l’Assemblea dei soci;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
Art. 6 – L’ASSEMBLEA
– L’Assemblea è sovrana, ed è composta da tutti i Soci regolarmente aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
– L’Assemblea ordinaria delibera:
* l’approvazione del rendiconto economico e patrimoniale;
* provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
* delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
* approva il rendiconto economico e patrimoniale;
* delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
* decide l’importo della quota associativa annua per il primo anno; negli anni successivi, la quota associativa viene deliberata dal consiglio direttivo. La quota associativa verrà ridotta in proporzione alla durata residua dell’anno sportivo, con riduzione che sarà stabilita dal consiglio direttivo di anno in anno. Con il pagamento di una quota suppletiva, l’associato ha diritto di utilizzare tutte le strutture tecniche/sportive della associazione.
La quota associativa è intrasmissibile.
* delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
– L’Assemblea straordinaria delibera:
* sulle richieste di modifica dello statuto;
* lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Nonché la sua trasformazione in società di capitali.
– L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 20 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale e inserito nel sito internet, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione. La convocazione può effettuarsi anche tramite posta, e-mail o sms.
– L’Assemblea – sia ordinaria sia straordinaria – è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri più uno.
– In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
– La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno 1 ora dopo la prima.
– Ogni Aderente maggiorenne all’Associazione ha diritto a un voto singolo.
– Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
– L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria per richiesta di almeno 1/5 della base sociale. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.
– L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione; tutte le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e a disposizione se richiesto dai Soci.
– Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
– L’Assemblea, per il rinnovo degli organi dell’Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo.
– Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale e secondo quanto previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di liste contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale con un riconoscimento alla lista maggioritaria di arrotondamento superiore al 10%.
– Il presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
– La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
– L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiori a due.
– Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
Nel corso dell’assenza del Membro sarà applicato l’istituto della cooptazione; chi sarà eletto in luogo di Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
– Dalla nomina di Consigliere, per l’incarico allo stesso potrà essere attribuito un compenso per l’attività svolta ed il rimborso di spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Il Consigliere non deve ricoprire altre cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica e che non abbia riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
– Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente del Consiglio Direttivo che è pertanto Presidente dell’Associazione, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l’eventuale Amministratore.
– Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
– Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d’interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
– Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.
– Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
– Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria, oppure straordinaria, per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la sua convocazione avviene mediante avviso esposto nella bacheca dell’Associazione, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
– Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
– Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
– Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
– Sono compiti del Consiglio Direttivo:
* accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
* formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e proporli all’Assemblea;
* redigere i rendiconti economici e patrimoniali su predisposizione preparata dal Presidente;
* curare la parte amministrativa e finanziaria dell’Associazione;
* attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
* decidere l’importo delle quote associative annuali e suppletive per determinati servizi forniti dai soci;
* proporre all’Assemblea il regolamento interno dell’Associazione;
* definire i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea;
* decidere sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
* decide delle proprie attività le forme e il modo di partecipazione dell’Associazione, alle attività sociali sul territorio ed ai singoli cittadini.
– Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
– Divieto per gli amministratori di ricoprire incarichi in altre società ed associazioni nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 8 – IL PRESIDENTE
– Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Presidente:
* convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
* cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
* sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;
* verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità;
* stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione;
* cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
* rappresenta legalmente l’Associazione secondo quanto previsto dal C.C.
– Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
– Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi.
– Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 9 – DIMISSIONI
– I Soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
– Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
– In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.
Art. 10 – COOPTAZIONE
Nel caso della sostituzione di un componente di un organo elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non eletti, si procede ad utilizzare l’istituto della cooptazione sino ad un massimo di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
* proventi da tesseramento e quote sociali;
* eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell’ Associazione
* entrate di carattere commerciale;
* eventuali contributi di enti pubblici e privati e associazioni;
* proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
* donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione;
* beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
* dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.
Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l’Associazione esercita le proprie attività sono concessi in uso all’Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in separato contratto.
Art. 12 – ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO ECONOMICO
– L’anno sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo (anno sportivo), mentre l’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
– Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su predisposizione del Presidente, redige il bilancio (comprendente la parte economica e finanziaria con specifica distinzione di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate istituzionali, di attività e passività) che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
– L’eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante la vita dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l’utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l’attività stessa dell’Associazione.
– L’eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati.
Art. 13 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
– Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.
– Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.
Art. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l’associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.
– Tutte le controversie fra l’associazione e gli associati e fra gli associati stessi sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto della Federazione Italiana Nuoto e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti alle quali la società stessa intenderà affiliarsi.”
Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE
– Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea Straordinaria.
– In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei ¾ dei presenti all’Assemblea.
– Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall’Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
– Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda istanza in base alla maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori.
L’eventuale residuo attivo del patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
– La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 17 – TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
La trasformazione dell’Associazione in società di capitali può avvenire con decisione dell’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda istanza in base alla maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme generali contemplate dalle Leggi vigenti, dal Codice Civile e dalle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni alle quali l’Associazione ha aderito.